
Articolo di Annamaria Niccoli
7 agosto 2025
La morte di Sara Campanella, la giovane studentessa uccisa nel 2023 a Messina dal fidanzato Stefano Argentino, non si è limitata a strappare una vita promettente. A quasi due anni dal tragico evento, la vicenda si è trasformata in un amaro paradosso giuridico che riapre ferite mai rimarginate, sollevando interrogativi sull’equità del sistema risarcitorio italiano. Dopo il suicidio in carcere dell’omicida, ora i parenti potrebbero ottenere un indennizzo dallo Stato per la sua morte. Un contrasto che ha acceso un dibattito etico e istituzionale.
I fatti: tra violenza, suicidio e archiviazione
Il 12 marzo 2023, Stefano Argentino, allora 24enne, uccideva Sara Campanella, 22 anni, in un atto di violenza che sconvolgeva l’opinione pubblica. Dopo una confessione spontanea, l’uomo veniva arrestato e posto in custodia cautelare nel carcere di Gazzi, a Messina, con misure di sorveglianza speciale per pregressi tentativi di suicidio. Tuttavia, quindici giorni prima del suo decesso, la sorveglianza veniva revocata, nonostante il rischio documentato. Il 6 agosto2025, Argentino si toglie la vita in cella. La Procura di Messina, in seguito all’archiviazione del caso per estinzione del reato, chiude ogni prospettiva di processo penale, negando implicitamente alla famiglia Campanella la possibilità di avanzare una richiesta risarcitoria nell’ambito del giudizio.
Il paradosso: chi paga per quale colpa?
È qui che emerge il cuore della controversia. Secondo la giurisprudenza italiana, lo Stato è tenuto a garantire l’incolumità dei detenuti durante la custodia cautelare, rispondendo civilmente per eventuali omissioni nelle misure di sicurezza. La famiglia di Argentino, pertanto, potrebbe avanzare una richiesta di indennizzo per la presunta negligenza delle autorità penitenziarie nella gestione del suicidio, sostenendo che la revoca prematura della sorveglianza speciale abbia configurato un dolus eventualis. Al contempo, però, lo Stato non è obbligato a risarcire i danni derivanti dai reati commessi prima della detenzione, come nel caso dell’omicidio di Sara. Ne consegue un’asimmetria drammatica: i parenti dell’omicida potrebbero ricevere un compenso per la morte del loro congiunto, mentre la famiglia della vittima, priva di un condannato a cui rivolgersi, resta senza strumenti per ottenere giustizia.
«È una beffa», ha dichiarato in una recente intervista la madre di Sara, il cui volto tradiva un dolore rinnovato. «Perdiamo nostra figlia e poi scopriamo che lo Stato, invece di sostenere chi è stato colpito, potrebbe pagare chi l’ha distrutta». Le sue parole riflettono un sentimento diffuso: la percezione che il sistema, nella sua rigida adesione alla lettera della legge, finisca per perpetuare un’ingiustizia strutturale.
Verso una riforma necessaria?
Il caso Campanella non è isolato. Secondo dati del Ministero della Giustizia, nel 2023 il 18% delle richieste di risarcimento da parte di familiari di detenuti deceduti in custodia ha ottenuto esito positivo, mentre le vittime di reato rimangono spesso escluse da tutele adeguate quando il reo è irreperibile o deceduto. Esperti di diritto penale, come la professoressa Elena Rizzo dell’Università di Bologna, sottolineano come «il sistema attuale privilegi l’assoluto rispetto della responsabilità statale per le condizioni carcerarie, ma trascura il principio di solidarietà verso le vittime».
Mentre il dibattito si infiamma, cresce la richiesta di riformare la normativa per introdurre meccanismi di risarcimento indipendenti dall’esito del processo penale, magari attraverso un ampliamento del Fondo Vittime o l’istituzione di un’apposita assicurazione pubblica. Senza un intervento legislativo, il paradosso rischia di ripetersi, trasformando ogni tragedia in una beffa che mina la fiducia dei cittadini nella giustizia.
In attesa di risposte, la memoria di Sara resta un monito: la giustizia non può limitarsi a rispettare le regole, ma deve anche incarnare l’empatia.
1- Legge 26 luglio 1975, n. 354. Questa legge, nota anche come “Ordinamento Penitenziario”, disciplina il trattamento dei detenuti, le misure di sicurezza, e le procedure relative alla detenzione.
2- Legge è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni, tra cui il decreto-legge n. 92 del 2014, che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di risarcimento per trattamenti inumani e degradanti.
3- Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, che ha apportato ulteriori modifiche all’ordinamento penitenziario.
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