Articolo di Annamaria Niccoli

12 gennaio 2026

Le 193 pagine di motivazioni depositate dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano riscrivono il destino giudiziario di Alessia Pifferi, trasformando il fine pena mai del primo grado in una condanna a 24 anni di reclusione. Una decisione che affonda le radici in una rilettura profonda della personalità dell’imputata e dell’impatto che il giudizio pubblico ha avuto sul suo percorso processuale.


Al centro della sentenza vi è il superamento della visione di Alessia Pifferi come un soggetto dalla spiccata indole criminale. Secondo i giudici, il comportamento tenuto dalla donna dopo la tragica morte della figlia Diana — abbandonata in casa da sola per sei giorni a soli 18 mesi — non è espressione di una “accentuata capacità a delinquere”.

Al contrario, la Corte definisce le sue azioni come “sintoniche con la deficitaria personalità dell’imputata”. Ciò che in primo grado era stato interpretato come freddo cinismo viene oggi riletto come conseguenza diretta di una struttura psicologica fragile e carente. Per i magistrati, queste “connotazioni soggettive non possono essere ignorate” e rendono il profilo della donna compatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Un elemento inedito e di forte impatto contenuto nelle motivazioni riguarda il ruolo dei media. La Corte riconosce che l’imputata ha subito e sofferto un clamore mediatico senza precedenti, arrivando a parlare esplicitamente di una “lapidazione verbale”.

I giudici sottolineano come l’esposizione costante a quello che definiscono un “processo televisivo” abbia innescato una vera e propria “metamorfosi” nella quarantenne. Questo accanimento pubblico è stato considerato un fattore di sofferenza tale da pesare nel bilanciamento delle circostanze, contribuendo alla concessione delle attenuanti generiche, ritenute ora equivalenti all’unica aggravante sussistente: il vincolo di parentela.

Pur ribadendo l’eccezionale gravità della vicenda, la Corte d’Assise d’Appello ha inteso ripristinare la funzione costituzionale della pena.

  • No all’ergastolo: Considerato in questo caso specifico una misura esclusivamente “afflittiva”.
  • Sì ai 24 anni: Una condanna ritenuta più idonea a riflettere i dati soggettivi dell’imputata e a garantirle un percorso di rieducazione e possibile reinserimento.

La sentenza sancisce dunque un punto di equilibrio tra l’orrore del fatto cronaca e la necessità di valutare l’individuo nella sua complessità, proteggendolo da un giudizio parallelo che, secondo i giudici, ha rischiato di travolgere il rigore del diritto.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/12/giudici-ad-alessia-pifferi-attenuanti-per-fragilita-e-lapidazione-da-media_08c19381-c1fc-41d8-bafb-a528f2b03257.html

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