
Indagine sul linguaggio dell’intimidazione sui social media: falsi poteri, violenza verbale e una recita a basso costo che il diritto smonta pezzo per pezzo
Articolo di Annamaria Niccoli
22 luglio 2026
“Lei non sa chi sono io.” Un tempo era il sussurro di chi contava davvero, nei corridoi dei palazzi. Oggi è la battuta da bar ripetuta a raffica nei commenti, la stessa arroganza riciclata su Instagram, Facebook, TikTok, X, solo con meno coraggio, perché a dirla è quasi sempre qualcuno che, spento lo schermo, non conta assolutamente nulla. Il repertorio è sempre lo stesso, tanto da poterlo recitare a memoria: “ho amicizie altolocate”, “mio fratello lavora in Procura”, “sto arrivando nella tua città”. E poi gli insulti che spogliano l’altro della sua umanità, “scimmia”, “vai a raccogliere i pomodori”, “vai a raccogliere le patate”, pronunciati con la disinvoltura di chi crede che il disprezzo sia un talento. Per questa inchiesta sono state passate al setaccio centinaia di dirette. Il risultato non è la scoperta di qualche mela marcia, ma la fotografia di un copione industriale, ripetuto con una precisione da catena di montaggio. E dietro il copione, sempre la stessa domanda: chi c’è davvero, dietro la maschera?
Basta scorrere pochi minuti di una diretta per capire il trucco. Quando mancano gli argomenti, e mancano quasi sempre, l’aggressore tira fuori un’ombra istituzionale, un nome altisonante, qualcosa che suoni minaccioso senza dover dimostrare nulla. È un potere di carta, buono solo per intimidire chi è dall’altra parte dello schermo e non può verificare niente. Gli psicologi la chiamano compensazione di status: chi si sente irrilevante nella vita reale si costruisce online un’impalcatura di dominio del tutto fittizia. Tolto il microfono e le luci, resta un uomo qualunque, e proprio questo, non la sua presunta potenza, è ciò che davvero teme di mostrare.
C’è poi un ingrediente ancora più meschino: un classismo da avanspettacolo, che scambia il disprezzo per arguzia. “Vai a zappare”, “vai a raccogliere i pomodori” non sono battute goliardiche: sono il tentativo, patetico quanto rivelatore, di guardare dall’alto in basso un lavoro onesto pur di sentirsi per un attimo superiori a qualcuno. Quando a questo si aggiungono epiteti deumanizzanti – “scimmia”, riferimenti etnici denigratori, come “zingara”, la maleducazione lascia il posto a qualcos’altro, con un nome preciso: incitamento all’odio. E la legge, su questo, non fa sconti a nessuno, indipendentemente da quanti follower si trascinano dietro. Perché persone che nella vita reale sarebbero probabilmente incapaci di alzare la voce, davanti a una telecamera si trasformano in guerrieri da strapazzo? La risposta si chiama effetto disinibente online: senza il corpo dell’altro davanti, l’empatia si spegne, e la rabbia accumulata trova uno sfogo a costo pressoché nullo. Ma è un calcolo miope. Mentre si sentono intoccabili, questi personaggi lasciano dietro di sé una scia di prove che nessuna arringa da diretta potrà mai cancellare: messaggi, indirizzi IP, screenshot. Materiale che in tribunale pesa infinitamente di più di qualsiasi urlo gridato davanti a una webcam.
C’è un livello ancora più basso in questa recita, ed è quello dei creator che trasformano una diagnosi, vera o soltanto sbandierata, in un salvacondotto per aggredire impunemente. “Dai, denunciami pure, il mio avvocato vi farà pagare fino all’ultimo centesimo. Io sono malato, non potete toccarmi.” È la sfida gridata in diretta, davanti a centinaia di spettatori, con la stessa messa in scena ogni volta: insulto, minaccia, umiliazione del bersaglio e infine l’asso nella manica calato al momento giusto, la propria condizione di salute, agitata come un lasciapassare per l’impunità. Chiamiamola con il suo nome: vittimizzazione strategica. Una manipolazione psicologica e giuridica che specula sul tabù della malattia per paralizzare chi subisce, e che trasforma la compassione altrui nell’ennesimo strumento di sopraffazione.
Cominciamo a smontare la messinscena, punto per punto. La convinzione, vera o soltanto recitata per il pubblico, che una patologia renda automaticamente immuni da ogni conseguenza legale non ha alcun fondamento nel diritto italiano. Non esiste alcuna norma che cancelli la punibilità di un reato in ragione dello stato di salute di chi lo commette.
L’articolo 27 della Costituzione non lascia spazio a interpretazioni: la responsabilità penale è personale. Essere malati non dà a nessuno un diritto di aggredire, diffamare, minacciare o perseguitare. La confusione, spesso coltivata ad arte da questi stessi personaggi per spaventare il pubblico, nasce da una distinzione tecnica che vale la pena chiarire senza più ambiguità:
Nessuna malattia ferma le indagini, cancella il processo o impedisce al giudice di condannare e iscrivere il reato nel casellario giudiziale.
L’esecuzione della pena. Solo in questa fase, quella dell’eventuale detenzione, l’ordinamento può differire la pena o sostituirla con misure alternative in caso di incompatibilità con le cure. Ma non finire in carcere non significa essere assolti, né essere immuni da sanzioni civili e pecuniarie. Un’altra tattica da manuale è la provocazione plateale: “Denunciami pure e vedrai cosa ti succede.” L’aggressore agita lo spauracchio della calunnia o di risarcimenti astronomici, scommettendo sulla paura e sull’ignoranza giuridica di chi ha di fronte. Ma l’articolo 368 del codice penale, quello che disciplina la calunnia, dice tutt’altro: il reato scatta solo quando qualcuno accusa un innocente sapendo che lo è. Chi sporge denuncia allegando le registrazioni della diretta in cui è stato insultato o minacciato non sta calunniando nessuno: sta semplicemente documentando un fatto accaduto. La denuncia, in questi casi, è pienamente legittima. La “contro-denuncia”, spogliata della sua retorica intimidatoria, è quasi sempre quello che appare a uno sguardo attento fin dall’inizio: un bluff da tavolo di poker, giocato su chi non conosce le regole.
C’è un ultimo dettaglio che chi usa queste strategie sembra non considerare mai: la propria posizione, in tribunale, può aggravarsi proprio nel momento in cui la condizione medica viene brandita in modo distorto. Da un lato, ostentare la malattia come scudo per aggredire in pubblico viene spesso letto dai giudici come prova di una spiccata capacità a delinquere e di una totale assenza di ravvedimento, il che chiude, non apre, la porta alle attenuanti generiche. Dall’altro, se quella malattia si rivelasse inventata, o venisse usata durante le dirette per sollecitare donazioni, regali o abbonamenti, la condotta smetterebbe di essere solo squallida per diventare un reato vero e proprio: la truffa aggravata, articolo 640 del codice penale.
Dietro questa dinamica non c’è un calcolo estemporaneo, ma uno schema comportamentale che si ripete con una costanza quasi sospetta da un profilo all’altro. Il personaggio pubblico che ne nasce si vuole imbattibile proprio perché unisce due elementi solo apparentemente opposti: la ferocia dell’attacco verbale e l’intangibilità di chi si proclama malato. La diretta è il palcoscenico perfetto per questo teatrino, perché un pubblico numeroso garantisce la gratificazione immediata dell’ego e l’illusione, tutta da dimostrare, di dominare la scena. Un’illusione che, alla prova dei fatti e delle carte processuali, si regge su fondamenta molto più fragili di quanto i suoi protagonisti vogliano far credere – e molto più povere di quanto la loro voce, urlata in webcam, lasci intendere.
NOTE:
Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 27: Principio della responsabilità penale personale e presunzione di non colpevolezza. Definisce l’impossibilità di estinguere la responsabilità penale per condizioni personali preesistenti.
https://tribsorv-trento.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CTM8329&modelId=55
Codice Penale — Art. 595, comma 3 (Diffamazione Aggravata): Definisce la punibilità della diffamazione arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità.
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html
Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza n. 50/2017, che equipara l’uso dei social network e delle piattaforme di streaming alla diffamazione a mezzo stampa per la potenziale diffusività del mezzo.
Codice Penale — Art. 612 (Minaccia)
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612.html
Art. 612-bis (Atti Persecutori / Stalking)
Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza n. 21441/2021: sulla natura intimidatoria delle “minacce velate” ed evocate tramite l’influenza di terzi o l’uso della diretta streaming.
https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cassazione/roma/2022/21441.html
Codice Penale — Art. 368 (Calunnia): Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza n. 17992/2018, che ribadisce la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato solo in presenza della certezza dell’innocenza dell’accusato da parte di chi sporge querela (escludendola in presenza di riprese audio/video oggettive).
Codice Penale — Art. 146 e 147 (Rinvio dell’esecuzione della pena): Quadro normativo inerente alla compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria, distinguendo nettamente la fase dell’esecuzione della pena dalla sussistenza del reato e della condanna.
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-v/capo-ii/art146.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-v/capo-ii/art147.html
Il reato di Truffa (Art. 640 c.p.) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=9&art.idGruppo=69&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=640&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0
Polizia di Stato / Polizia Postale (Report Annuali): Dati e statistiche sul cyberbullismo, reati contro la persona online e truffe legate al crowdfunding e false raccolte fondi sanitarie.
https://www.commissariatodips.it/docs/Report__annuale_2025__new.pdf
Open / Fact-checking: Reportistica d’inchiesta sui fenomeni di falsa vittimizzazione strategica, collette sospette e abusi di strumenti di donazione durante le dirette TikTok e YouTube.
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